Informativa sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (SAI)

In che cosa consiste lo scambio automatico di informazioni (SAI)?

Lo SAI vincola gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione a identificare i conti oggetto di segnalazione e a notificare gli stessi all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Nella fattispecie, i conti oggetto di segnalazione comprendono sia i conti intestati a persone fisiche, sia quelli facenti capo a entità giuridiche. Se un conto di una persona fisica o di una entità giuridica diversa da un istituto finanziario è detenuto a titolo fiduciario a beneficio di una persona terza, tale soggetto o il rispettivo avente diritto economico è considerato come titolare del conto ai sensi SAI. Per i conti di entità giuridiche, l’obbligo di identificazione e di notifica include in determinate circostanze anche la/le persona/e che esercita/no il controllo. Per quanto concerne le informazioni dettagliate sul concetto di “titolare del conto” o di “persona che esercita il controllo”, la invitiamo a consultare lo Standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE e le relative disposizioni esecutive di legge. È considerato come conto oggetto di comunicazione soltanto un conto il cui titolare e/o le persone che ne esercitano il controllo sono persone oggetto di comunicazione. Per “persone oggetto di comunicazione” si intendono le persone fisiche o le entità giuridiche con residenza fiscale negli Stati con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo SAI (stato(i) partner). Gli istituti finanziari svizzeri che effettuano la comunicazione sono tenuti a trasmettere all’AFC con cadenza annuale le informazioni sui conti intestati a persone oggetto di comunicazione. La comunicazione non necessita del previo consenso della persona oggetto di comunicazione. Dopo la ricezione, l’AFC scambia questi dati con le autorità fiscali del Paese di residenza della persona oggetto di comunicazione.

Quali informazioni vengono scambiate?

Le informazioni soggette al obbligo di comunicazione contengono dati personali e indicazioni sul conto oggetto di comunicazione. I dati personali comprendono nome, indirizzo, Stato di residenza fiscale, codice d’identificazione fiscale e data di nascita del titolare del conto o dell’avente diritto economico oppure della persona che esercita il controllo. Sono inoltre comunicati il numero di conto, il reddito complessivo lordo da dividendi, interessi e altri proventi, il ricavo complessivo lordo derivante dalla vendita o dal riscatto di valori patrimoniali e il saldo o il valore complessivo del conto alla fine dell’anno civile in questione. Vengono altresì notificati il nome e il codice d’identificazione fiscale di Banca Credinvest SA.

Per cosa vengono utilizzate le informazioni?

Di principio le informazioni trasmesse possono essere rese accessibili soltanto alle autorità fiscali dello Stato partner di residenza della persona oggetto di comunicazione e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità fiscali. Di principio allo Stato ricevente è fatto divieto inoltrare a un altro Paese le informazioni ottenute; i dati in questione devono essere inoltre trattati in modo confidenziale. In linea di principio lo Stato ricevente può inoltrare le informazioni trasmesse soltanto alle persone e alle autorità che si occupano delle imposte del Paese in questione o della relativa vigilanza.

Informazioni e documentazione

Dipartimento Federale delle Finanze

Accordi sottoscritti dalla Svizzera

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

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